Una dei quesiti più frequenti sul permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è se è possibile spostarsi in un altro Stato membro per motivi di lavoro.
Ogni cittadino extraUE, in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, può circolare liberamente nell’Unione Europea anche per periodi superiori a 90 giorni.
Tuttavia, nel caso in cui egli decida di lavorare in uno Stato appartenente all’Unione Europa, deve verificare in anticipo le possibili norme interne, emanate proprio da quello Stato.
Di norma, i singoli Stati rilasciano secondo le proprie modalità un permesso di soggiorno per lavoro senza revocare il precedente permesso che resta quindi valido, ma è consigliato informarsi sulle modalità operative per la permanenza in un altro Paese membro, contattando il competente Ufficio Stranieri, l’autorità consolare o visitare i siti istituzionali del paese di destinazione.
In Italia, invece, un cittadino extraUE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo erogato da un altro Stato membro può praticare un’attività lavorativa per un periodo superiore a 90 giorni tramite nulla osta preventivo rilasciato dallo Sportello Unico. C’è da ricordare che tali nulla osta sono soggetti a delle limitazioni numeriche, in quanto il decreto flussi prevede un numero annuo massimo di permessi di soggiorno per lavoro rilasciabili ai titolari dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Ma una volta ottenuto il nulla osta dallo Sportello Unico, lo straniero può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Infine, come per gli altri Stati membri, la Questura non ritira il permesso Ue posseduto e il cittadino straniero, con il rilascio del nuovo permesso di soggiorno per lavoro, mantiene lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro di provenienza. Tuttavia, tale status può essere depennato solo in caso di assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo pari a dodici mesi consecutivi o di sei anni dal territorio nazionale, o di acquisto dello status di lungo soggiornate in Italia.
— English version —
One of the most frequently asked questions about the EU long-term residence permit is whether it is possible to move to another member state for work purposes.
Any non-EU citizen in possession of a long-term residence permit may move freely within the European Union even for periods of more than 90 days.
However, if he/she decides to work in an EU Member State, he/she must check in advance the possible internal regulations issued by that State. As a rule, individual States issue a residence permit for work according to their own procedures without revoking the previous permit, which therefore remains valid, but it is advisable to find out how to stay in another Member State, by contacting the competent Foreign Office, the consular authority or visiting the institutional websites of the country of destination.
In Italy, on the other hand, a non-EU citizen holding a long-term residence permit issued by another Member State can work for a period longer than 90 days by means of a nulla osta issued by the Sportello Unico. It must be remembered that these authorizations are subject to numerical limitations, as the flow decree provides for a maximum annual number of residence permits for work that can be issued to holders of EU long-term residence permits. However, once the authorization has been obtained from the Immigration Office, the foreigner may apply for a residence permit for work purposes.
Finally, as for the other Member States, the Police Headquarters does not withdraw the EU permit held and the foreign citizen, with the issuance of the new residence permit for work purposes, maintains the status of long-term resident in the Member State of origin. However, this status can be removed only in case of absence from the EU territory for a period of twelve consecutive months or six years from the national territory, or in case of acquisition of the long-term resident status in Italy.