Lo scorso 25 novembre 2020, la Corte di Giustizia UE ha imposto, tramite sentenza, il diritto UE alla parità di trattamento nell’erogazione degli assegni per il nucleo familiare.
Sono molti gli stranieri che decidono di venire in Occidente per trovare fortuna e la maggior parte di essi, una volta stabilitisi in Italia, spedisce una parte di soldi per sostenere la famiglia a carico residente all’estero.
Precedentemente alla sentenza 25 novembre, secondo la legge italiana il lavoratore italiano può calcolare nel proprio nucleo familiare, ai fini del diritto agli assegni, anche i familiari residenti all’estero, mentre nel caso di un lavoratore straniero, pur versando i medesimi contributi all’INPS, poteva inserire nel nucleo familiare solo i familiari residenti in Italia.
Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) sono delle somme erogate nel caso in cui il reddito familiare del lavoratore risulti inferiore al limite prefissato dalla legge. Anticipata dal datore di lavoro, si tratta di un’erogazione a carico dell’INPS, nel caso di lavoratori dipendenti. Tale misura è volta a tutelare il nucleo familiare. (legge 153/1988)
A tal merito la Corte Ue si espressa sulla legge italiana affermando che:
“è contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono”.
Dunque, a seguito della sentenza, se un cittadino di nazionalità extra UE con dimora in Italia, con permesso unico o soggiornante di lungo periodo, ha diritto ad assegni familiari e tale diritto è esteso anche per i familiari a carico residenti fuori dall’Ue. Per cui l’INPS è obbligato ad erogare l’assegno anche se i congiunti si trovano in un paese terzo ai sensi del diritto UE sulla parità di trattamento.
Si tratta di una vittoria del principio di uguaglianza tra migranti e lavoratori locali che conferma la valorizzazione del legame familiare anche quando vi è in mezzo la migrazione.
— english version —
On 25 November 2020, the EU Court of Justice ruled on the EU right to equal treatment in the payment of family allowances.
Many foreigners decide to come to the Occident to find their fortune and most of them, once settled in Italy, send some money to support their dependent family living abroad.
Before the 25 November ruling, according to Italian law, an Italian worker could also count family members residing abroad in his household for the purposes of entitlement to allowances, whereas in the case of a foreign worker, although paying the same contributions to INPS, he could only include family members residing in Italy in his household.
Allowances for the family unit (ANF) are sums paid if the worker’s family income is lower than the limit set by law. Anticipated by the employer, they are paid by INPS, in case of employees. This measure is aimed at protecting the family unit. (Law 153/1988)
In this regard, the EU Court has expressed itself on the Italian law stating that:
“it is contrary to EU law for Italian legislation to refuse or reduce a social security benefit to a non-EU national, holder of a single permit or long-term resident, on the ground that his family members reside in a third country, whereas the same benefit is granted to Italian nationals irrespective of where their family members reside”.
Therefore, following the ruling, if a non-EU national residing in Italy, with a single permit or long-term resident, is entitled to family allowances, this right is also extended to dependent family members residing outside the EU. Therefore, INPS is obliged to pay the allowance even if the relatives are in a third country according to EU law on equal treatment.
This is a success for the principle of equality between migrants and local workers and confirms the value of family ties even when migration is involved.